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Regesto

Art. 36 cpv. 1, art. 44 e 49 cpv. 1, art. 52 cpv. 1, art. 55 LPGA; art. 5 cpv. 1 e 2, art. 20 cpv. 1, art. 45 cpv. 1 e 2 PA: Perizia ordinata dall'assicuratore sociale; domanda di ricusazione.
La messa in atto di una perizia da parte dell'assicuratore sociale non riveste carattere di decisione. (consid. 5)
Nella misura in cui sono fatti valere dei motivi di ricusazione previsti per legge, le obiezioni sollevate nei confronti dell'esperto devono essere trattate sotto forma di decisione incidentale impugnabile autonomamente. In presenza di contestazioni che esorbitano dai motivi di ricusazione legali, occorre tenerne conto nell'ambito dell'apprezzamento delle prove. (consid. 6)

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 52 cpv. 1, art. 55 LPGA, art. 45 cpv. 1 e 2 PA