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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale; declassamento di un fondo dalla zona per case monofamiliari nella zona agricola e viticola protetta. Indennità per spese di progettazione divenute inutili.
1. Nozione di espropriazione materiale (consid. 2).
2. Distinzione tra declassamento e misura di non attribuzione ad una zona edificabile, destinata a precisare l'estensione del diritto di proprietà conformemente alle esigenze della pianificazione del territorio (art. 22quater Cost.). Nella fattispecie si è in presenza di un declassamento che priva il proprietario di una facoltà essenziale sgorgante dal suo diritto di proprietà (consid. 3).
3. Al momento determinante, il fondo di cui trattasi sarebbe stato verosimilmente, alla luce degli elementi di diritto e di fatto da considerare, utilizzato come terreno destinato all'edificazione in un prossimo futuro (consid. 4).
4. Le condizioni richieste dalla giurisprudenza per il rimborso delle spese di progettazione edilizia divenute inutili non sono adempiute nella fattispecie, dato che la modifica del piano delle zone non è avvenuta a causa della presentazione della domanda di licenza edilizia (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT, art. 22quater Cost.