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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Contratto di credito in conto corrente; divieto dell'anatocismo (art. 105 cpv. 3, 117 cpv. 2 e 314 cpv. 3 CO).
Nel quadro di un contratto di conto corrente interessi e commissioni sono suscettibili di produrre a loro volta interessi solamente qualora siano divenuti elementi del capitale in seguito a novazione. Le parti possono convenire di destinare i pagamenti parziali all'estinzione del debito in capitale, prima di estinguere quello relativo agli interessi moratori; in questo caso, una volta estinto il debito in capitale, l'interesse moratorio scaduto si trasforma per novazione in un importo in capitale sul quale è dovuto un interesse moratorio (consid. 2).