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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 339 cpv. 2, art. 347a, art. 350a cpv. 1 CO; art. 2 cpv. 2 CC; accordo relativo al diritto del commesso viaggiatore a una provvigione; abuso di diritto nell'invocare l'assenza della forma scritta; esigibilità della provvigione alla fine del rapporto di lavoro.
1. Il fatto che il datore di lavoro invochi il vizio di forma da cui è affetto un accordo sulle provvigioni concluso solo verbalmente può costituire un abuso di diritto, anche se tale abuso ha come conseguenza che il commesso viaggiatore può pretendere l'adempimento del contratto (consid. 3).
2. Poiché l'art. 350a cpv. 1 CO non regola l'esigibilità della provvigione, bensì l'estensione del diritto alla provvigione, l'esigibilità dei crediti menzionati nell'art. 339 cpv. 2 CO può essere differita per accordo scritto a una data posteriore alla fine del rapporto di lavoro (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 339 cpv. 2, art. 347a, art. 350a cpv. 1 CO, art. 2 cpv. 2 CC, art. 350a cpv. 1 CO