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Regesto

Art. 344, N. 1 cp. 1 CP, art. 221 CPM.
Foro in caso di concorso di reati sottoposti in parte alla giurisdizione federale e in parte alla giurisdizione cantonale, rispettivamente in parte alla giurisdizione militare e in parte alla giurisdizione ordinaria.
L'ordinanza con la quale il Dipartimento federale di giustizia e polizia, rispettivamente il Dipartimento militare federale, deferisce la causa a un Cantone non puņ formare oggetto di un ricorso alla Camera d'accusa.
Contro la stessa č ammissibile il ricorso amministrativo al Consiglio federale.

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Articolo: Art. 344, N. 1 cp, art. 221 CPM