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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 23 cpv. 3 LAVS e art. 34 cpv. 1 LAI.
- Il versamento simultaneo di una rendita per vedove e di una rendita completiva dell'assicurazione-invaliditā per la moglie non č possibile (consid. 1).
- La vedova che sposa il titolare d'una rendita dell'assicurazione-invaliditā ha diritto alla rendita per vedove sino alla fine del mese in cui č celebrato il matrimonio (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 23 cpv. 3 LAVS, art. 34 cpv. 1 LAI