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Regesto

Art. 47 CO; art. 4 CC; entità dell'indennità per torto morale versata ai genitori, risiedenti in Cina, della vittima di un assassinio commesso in Svizzera.
Il costo della vita al domicilio dell'avente diritto non deve di principio essere preso in considerazione nell'ambito della determinazione dell'indennità per torto morale, salvo nel caso in cui il beneficiario risulterebbe esageratamente avvantaggiato in virtù delle condizioni economiche e sociali esistenti al suo domicilio (sviluppo della giurisprudenza iniziata in DTF 121 III 252).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 121 III 252

Articolo: Art. 47 CO, art. 4 CC

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