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Regesto

Moratoria concordataria per una banca: commissario/amministrazione; liquidazione della banca (art. 30 e art. 37 LB; art. 2 del regolamento concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio).
1. Dalle norme disciplinanti la moratoria concordataria delle banche non è possibile dedurre alcuna base legale per la nomina di due amministratori (consid. 3a).
Alfine di evitare conflitti d'interessi, la ripartizione delle funzioni fra commissario e amministrazione rispettivamente i liquidatori è imperativa (consid. 7).
2. Capacità professionali del commissario rispettivamente del liquidatore (consid. 3b, 6).
3. Prosecuzione delle operazioni di liquidazione in un'ambito ristretto sotto la sorveglianza dell'amministrazione (consid. 4, 8).

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referenza

Articolo: art. 2 del