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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Legge sangallese concernente l'imposta sulle imbarcazioni, dell'8 maggio 1974.
I cantoni hanno il diritto di assoggettare ad imposta le imbarcazioni stazionate sul loro territorio (consid. 2).
Le imbarcazioni stazionate sulla riva sangallese del Lago Bodanico e utilizzate a partire da tale riva soggiacciono alla sovranità fiscale del cantone di San Gallo (consid. 3).
La legge sangallese concernente l'imposta sulle imbarcazioni è compatibile con le convenzioni internazionali e intercantonali (consid. 4) e non viola alcuna norma federale o cantonale (consid. 5-8).