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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 79 cpv. 1 e 2 LStr; durata massima di una carcerazione in materia di diritto degli stranieri; computo, dopo una liberazione intervenuta nel frattempo, della durata delle precedenti carcerazioni.
Per calcolare la durata massima ammissibile di una carcerazione in materia di diritto degli stranieri si deve, in caso di ripetute carcerazioni, sommare la durata delle detenzioni decise nell'ambito di un'unica e medesima procedura di rinvio. Se invece la decisione di carcerazione è presa nell'ambito di un nuovo procedimento di rinvio, indipendente da procedimenti precedenti, i termini legali decorrono nuovamente e una carcerazione è di nuovo ammissibile per tutta la durata massima prevista. Una nuova procedura di rinvio è data segnatamente quando una procedura precedente si è conclusa con un rinvio riuscito oppure con una partenza volontaria dello straniero e questi deve essere rinviato un'altra volta dopo essere nuovamente rientrato in Svizzera. Lo stesso dicasi quando uno straniero ottiene un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera nelle more di una procedura di rinvio, con conseguente decadenza della precedente decisione di rinvio, e, in seguito, perde però la propria autorizzazione di soggiorno, ciò che dà luogo a uno nuovo rinvio (consid. 3.1-3.3).