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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 59 cpv. 1 e 2 LTF; pubblicità dei dibattimenti nelle cause fiscali.
Contrariamente alla vecchia legge federale sull'organizzazione giudiziaria, la nuova legge sul Tribunale federale non limita più già a priori la pubblicità dei dibattimenti nelle cause fiscali. Lo svolgimento a porte chiuse può comunque essere ordinato dalla Corte, ciò che permette di tener conto del segreto fiscale (consid. 1 e 2). Condizioni per lo svolgimento a porte chiuse (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 59 cpv. 1 e 2 LTF