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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Responsabilitą degli amministratori; art. 725, 754 e 759 CO.
Presentazione delle differenti azioni di cui dispone il creditore sociale a dipendenza del danno da lui patito (consid. 3).
Condizioni per l'applicazione dell'art. 754 CO (consid. 4).
Obbligo di diligenza che incombe agli amministratori qualora venga reclamato un credito alla societą da loro gestita, che si trova in una situazione precaria e non esercita alcuna attivitą (consid. 5).
Esame dei requisiti del danno e del nesso di causalitą adeguata (consid. 6). Quando un creditore agisce quale cessionario dei diritti della massa non si procede al riesame della fondatezza e dell'ammontare del suo credito, ammesso nella graduatoria (richiamo della giurisprudenza; consid. 6.1).
Portata della solidarietą differenziata prevista dall'art. 759 cpv. 1 CO (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 725, 754 e 759 CO, art. 754 CO, art. 759 cpv. 1 CO