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Regesto

Impugnabilitą di atti materiali della polizia; diniego di accesso a Davos imposto a un giornalista durante il Forum economico mondiale 2001; libertą d'informazione; restrizioni di diritti fondamentali; art. 10 cpv. 2, 16 seg. e 36 Cost., art. 8, 10 e 13 CEDU.
Per il giornalista interessato, l'impedimento da parte della polizia di rendersi a Davos durante il Foro economico mondiale 2001 costituisce un'ingerenza nella libertą personale come pure nella libertą di espressione, d'informazione e della stampa (consid. 2).
Diritto a un ricorso effettivo al Governo, ai sensi dell'art. 13 CEDU, in relazione a atti materiali della polizia (consid. 6.1).
Valutazione, nella fattispecie, della restrizione dei diritti fondamentali risultante dagli ordini della polizia: applicazione della clausola generale di polizia (consid. 7.3); interesse pubblico (consid. 7.4); proporzionalitą (consid. 7.5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8, 10 e 13 CEDU