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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 30 cpv. 1 e art. 267 cpv. 1 CC; cambiamento del nome di un adulto adottato.
Il desiderio di una persona di 56 anni di conservare, dopo la sua adozione, il suo cognome anteriore esprime lo stretto legame tra il nome e la personalità ed è sufficiente, quale motivo grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC, per concedere il cambiamento del nome (cambiamento di giurisprudenza; consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 30 cpv. 1 e art. 267 cpv. 1 CC