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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF; art. 85 OAINF; art. 27 OC; campo d'attivitā dell'INSAI (SUVA); azienda di lavoro a regia.
Non si giustifica di differenziare, nell'applicazione dell'art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF, le aziende di lavoro temporaneo e le aziende di lavoro a regia (o di lavoro a prestito in senso improprio) ai sensi dell'art. 27 OC. Di conseguenza, i lavoratori di un'azienda di lavoro a regia il cui carattere č unitario (in casu: attiva nel settore dell'informatica) sono assicurati a titolo obbligatorio presso la SUVA contro i rischi dell'infortunio professionale e delle malattie professionali (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 27 OC, art. 85 OAINF