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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 335b e 335c CO; lavoro a prestito; tempo di prova.
Qualora un lavoratore passi da un rapporto di lavoro a prestito a un impiego stabile, la durata dell'attività temporanea da lui eseguita presso il futuro datore di lavoro non può essere detratta dal tempo di prova (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 335b e 335c CO