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Regesto

Contestazione dell'elenco degli oneri (art. 140 cpv. 2 LEF).
Se durante l'esecuzione non è stata interposta un'opposizione o questa è stata rigettata, il debitore non può rimettere in questione al momento della realizzazione l'esistenza e l'ammontare del credito con una contestazione dell'elenco degli oneri, negando la fondatezza del credito e del diritto di pegno immobiliare che lo garantisce.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 140 cpv. 2 LEF