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Regesto

Pignoramento di una cartella ipotecaria; azione rivendicatoria (art. 109 LEF); custodia presso l'ufficio d'esecuzione di un titolo di pegno costituito a favore del proprietario su un fondo pignorato (Art. 13 RRF).
1. Una cartella ipotecaria, costituita a nome del proprietario e gravante un fondo pignorato, non può essere pignorata; non è quindi consentito, per quanto concerne tale titolo, assegnare un termine per introdurre un'azione di rivendicazione (consid. 2b).
2. Se una siffatta cartella ipotecaria si trova in possesso di un terzo che ne rivendica la proprietà, l'ufficio non può prenderla in custodia (consid. 2d).

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referenza

Articolo: art. 109 LEF, Art. 13 RRF