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Regesto

Diritto della società anonima; obbligo di menzionare negli statuti i vantaggi a favore dei promotori; nullità parziale; art. 628 cpv. 3 CO risp. vCO; art. 627 n. 9 e art. 20 cpv. 2 CO.
Convenzione fra la società da costituire e i promotori concernente pagamenti futuri che rappresentano in parte vantaggi speciali e in parte una rimunerazione per future prestazioni in favore della società. Solo la parte della convenzione concernente i vantaggi per i promotori è nulla a causa della violazione dell'obbligo di menzionare tali vantaggi negli statuti (consid. 2.2).

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referenza

Articolo: art. 628 cpv. 3 CO, art. 627 n. 9 e art. 20 cpv. 2 CO