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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Vendita di un'automobile. Risoluzione chiesta dall'acquirente per il fatto che la vettura era di un anno di costruzione diverso da quello esplicitamente convenuto.
1. Gli art. 23 e segg. CO riguardano unicamente il caso di un contraente che, al momento di concludere il contratto, si è fatta una rappresentazione inesatta di uno dei suoi punti essenziali (consid. 1).
2. Quando l'oggetto contrattuale è definito solo nella specie, gli elementi che la caratterizzano devono essere tutti presenti nella cosa fornita. Se uno di essi manca, l'oggetto consegnato non è quello convenuto e non c'è, quindi, adempimento (art. 97 e segg. CO) (consid. 2 a e b).
Interpellazione prevista dall'art. 102 cpv. 1 CO per la messa in mora del debitore; casi in cui si può prescindere da una diffida formale (consid. 3 a).
3. Applicabilità alla fattispecie anche delle norme sulla garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e segg. CO) (consid. 4 a e b).
Il termine previsto dall'art. 210 CO è un termine di prescrizione, non di perenzione (consid. 4 c).

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referenza

Articolo: art. 102 cpv. 1 CO, art. 210 CO