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Regesto

Beneficium excussionis realis (art. 41 cpv. 1 LEF). Rapporto della cartella ipotecaria col credito primitivo (art. 855 CC).
La norma dell'art. 855 CC che la costituzione di una cartella ipotecaria estingue per novazione il rapporto creditorio primitivo (cpv. 1) non ha natura imperativa; le parti possono pertanto stabilire (cpv. 2) la giustapposizione del credito di base o causale e del credito astratto garantito mediante cartella ipotecaria. Annullamento di una decisione che nega al debitore il beneficio dell'art. 41 cpv. 1 LEF dando per acquisito - senza alcuna preventiva verifica - il fatto che il credito di base sussisteva accanto al credito incorporato nella cartella ipotecaria. Rinvio della causa all'autorità cantonale per chiarire la questione (consid. 2).

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Articolo: art. 41 cpv. 1 LEF, art. 855 CC