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Regesto

Rigetto dell'opposizione (art. 79 e 80 LEF).
L'opposizione può essere rigettata soltanto in virtù di una sentenza esecutiva o di un titolo giuridico equivalente. La questione se una dichiarazione di desistenza fatta secondo il diritto di procedura civile bernese abbia lo stesso effetto di una sentenza va decisa alla stregua del diritto cantonale, la cui applicazione non può essere sindacata dal Tribunale federale nel quadro di una procedura di ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF.

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referenza

Articolo: art. 79 e 80 LEF, art. 19 LEF