Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 148 e 251 CP. Relazione tra tali disposizioni e il diritto penale amministrativo cantonale (art. 335 n. 1 cpv. 2 CP).
Chi ottiene sussidi di studio cantonali in base a documenti falsificati è punibile ai sensi degli art. 148 e 251 CP. La stessa infrazione commessa in danno della Confederazione è punita in base alle disposizioni speciali più miti contenute negli art. 14 e 15 DPA. Tale disparità di trattamento non può essere corretta dalla giurisprudenza (precisazione della giurisprudenza).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 148 e 251 CP, art. 335 n. 1 cpv. 2 CP, art. 14 e 15 DPA