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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Reclamo (art. 17 cpv. 1 LEF).
Provvedimento oppure semplice manifestazione di un'opinione dell'ufficio? (quesito lasciato aperto).
L'ufficio del registro fondiario non ha veste per far valere, attraverso la via del reclamo, che gli interessi del fallito, dei suoi creditori o del deliberatario sono stati lesi in occasione dell'incanto di un immobile da parte dell'ufficio dei fallimenti, per il fatto che quest'ultimo non ha tenuto conto di un diritto reale iscritto a registro fondiario dopo che l'elenco degli oneri era divenuto esecutivo.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 17 cpv. 1 LEF