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Regesto

Proprietà fondiaria agricola, opposizione a una vendita. Art. 18 sgg. della legge federale 12 giugno 1951 (LPF).
Vendita di un fondo che fa parte d'una piccola azienda agricola:
a) La LPF protegge, in massima, la proprietà fondiaria agricola senza riguardo alla sua estensione.
b) Nozione dell'azienda mista (art. 21 cp. 1 lett. a LPF).
c) Acquisto allo scopo di attuare opere di carattere pubblico, di utilità pubblica o di ordine culturale (art. 21 cp. 1 lett. b LPF)?
d) Caso in cui a motivo della vendita l'azienda agricola cesserebbe di essere vitale (art. 19 cp. 1 lett. c LPF). Il bisogno di denaro del proprietario che vuol vendere costituisce un "motivo grave"?

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referenza

Articolo: art. 21 cp, art. 19 cp