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Regesto

Procedura di rivendicazione dell'art. 109 LEF.
Se il bene pignorato è rivendicato contemporaneamente da due persone diverse che agiscono ciascuna per conto proprio, il creditore che contesta il diritto alla rivendicazione deve promuovere azione contro l'una e l'altra persona. L'ufficio non deve differire l'assegnazione al creditore del termine previsto nell'art. 109 quand'anche tra queste due persone sia già pendente una lite intesa ad accertare il diritto di proprietà sul bene di cui si tratta.

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referenza

Articolo: art. 109 LEF