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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 238 cp. 2 CP. Perturbamento del servizio ferroviario.
1. I passaggi a livello non dotati di barriere, ma solo di segnali ottici e acustici e di segnali in forma di croce, sono considerati passaggi a livello incustoditi nel senso dell'art. 11 num. 2 lett. b dell'ordinanza 7 maggio 1929 del Consiglio federale concernente la chiusura e la segnalazione dei passaggi a livello.
2. L'art. 4 cp. 2 della legge federale sulla polizia delle strade ferrate significa che prima del passaggio a livello, il conducente deve ridurre la sua velocità in modo che, ove occorra, possa fermarsi prima dei binari.

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referenza

Articolo: Art. 238 cp, art. 4 cp