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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 e 31 CF.
1. Le persone che esercitano una professione liberale ai sensi dell'art. 33 CF possono invocare la libertà di commercio e d'industria. Esse possono essere assoggettate dai cantoni soltanto alle restrizioni previste dagli art. 31 cp. 2 e 33 CF.
2. L'autorizzazione di esercitare la professione di dentista può essere subordinata alla condizione che il richiedente prenda domicilio sul territorio cantonale?

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 31 cp