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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 641 cpv. 2 CC, art. 922 segg. CC; trasferimento del possesso e della proprietà di una cosa mobile.
Una delega del possesso (art. 924 cpv. 1 CC) presuppone un possesso multiplo. Se il possessore immediato non riconosce (più) il potere del possessore mediato, quest'ultimo perde il possesso e non può trasferire la cosa con una delega del possesso (consid. 4).
Il trasferimento di una cosa mediante longa manu traditio (art. 922 cpv. 2 CC) presuppone un possesso accessibile ed immediato dell'alienante. Se mancano tali presupposti un trasferimento del possesso mediante longa manu traditio è escluso (consid. 5).
Inammissibilità della cessione di un'azione di rivendicazione dipendente: la cessione della pretesa di restituzione giusta l'art. 641 cpv. 2 CC non costituisce un ammissibile surrogato della consegna della cosa. La proprietà della cosa non può essere trasferita con la cessione della pretesa di rivendicazione (consid. 6.1).
Inammissibilità della cessione di un'azione di rivendicazione indipendente: la pretesa di restituzione ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC non può essere ceduta in modo indipendente e cioè senza contemporaneo trasferimento della proprietà della cosa (consid. 6.2).
Un attore può basare la sua legittimazione per un'azione di rivendicazione su una procura, unicamente qualora il rappresentato disponga dell'azione di restituzione (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 641 cpv. 2 CC, art. 924 cpv. 1 CC, art. 922 cpv. 2 CC