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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Procedimento esecutivo tra coniugi (art. 173 e segg. CC).
I contributi per il mantenimento che un coniuge promette all'altro in una convenzione approvata dal giudice delle misure protettrici dell'unione coniugale e che stabilisce la sospensione della comunione domestica, sono considerati come dovuti in base a una decisione giudiziale; essi possono pertanto venire riscossi in un procedimento esecutivo giusta l'art. 176 cpv. 2 CC. Reiezione dell'obiezione secondo cui i contributi non sarebbero stati fissati in modo valido.

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referenza

Articolo: art. 176 cpv. 2 CC