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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 543 cpv. 1 e 544 cpv. 1 CC. Interpretazione di un testamento olografa in cui la testatrice ha istituito come legatari(o) il o i discendenti del proprio figlio.
Nel diritto svizzero vige il principio secondo cui l'acquisto del legato ha luogo al momento dell'apertura della successione; solo a titolo eccezionale la devoluzione può essere differita, nel senso che il legatario acquista tale sua qualità soltanto in un momento successivo alla morte del testatore. Nella fattispecie, dal tenore del testamento non risulta inequivocabilmente che la testatrice abbia inteso differire la devoluzione del legato a favore di un discendente che, al momento dell'apertura della successione, non fosse ancora nato né concepito. Tale discendente non può quindi essere considerato come legatario.