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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Prestazione di garanzia da parte dell'erede usufruttuario a favore dei coeredi (art. 464, art. 760 segg. CC).
1. La decisione dell'ultima istanza cantonale con cui è fatto obbligo ad un erede usufruttuario di prestare garanzia ai coeredi è, in linea di principio, impugnabile con ricorso per riforma (consid. 1).
2. La richiesta di prestazione di garanzia può essere presentata anche da un solo erede; tuttavia i coeredi devono potersi esprimere al proposito; in quanto non intendano aderire alla richiesta o conformarsi anticipatamente al giudizio che sarà pronunciato al riguardo, essi devono partecipare alla causa a lato della parte convenuta (consid. 2).