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Regesto

Regresso in caso di responsabilità secondo la legge sulla protezione e la legge sull'assicurazione militare. Competenza.
Gli enti pubblici organizzatori rispondono causalmente dei danni cagionati a terzi durante la prestazione di un servizio di protezione civile. Disciplina del diritto di regresso e della competenza (consid. 2a, b).
L'art. 49 LAM si applica soltanto se la persona tenuta al servizio della protezione civile che ha cagionato il danno è direttamente responsabile (consid. 2d); tale responsabilità diretta non può fondarsi su questa disposizione, che concerne esclusivamente il diritto di regresso.
Dall'interpretazione della legge sulla protezione civile, in particolare degli art. 77 segg., risulta esclusa la possibilità di agire direttamente contro la persona tenuta al servizio della protezione civile, analogamente a ciò che vale per il militare secondo l'art. 22 cpv. 3 OM (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 49 LAM, art. 22 cpv. 3 OM