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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Procedura in materia di diritto di regresso della Confederazione contro militari (art. 25 dell'Organizzazione militare della Confederazione svizzera; art. 136a cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero).
La Direzione dell'amministrazione militare federale deve esercitare mediante decisione il diritto di regresso della Confederazione contro un militare, ove tale diritto sia fondato su di una prestazione dell'assicurazione militare.