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Regesto

Esclusione delle esecuzioni contro il fallito. Nullità d'un attestato di carenza di beni. Art. 206 LEF.
Giusta la disposizione imperativa dell'art. 206 LEF, l'attestato di carenza di beni susseguente a pignoramento, rilasciato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, è radicalmente nullo (consid. 1 a 3).
Non importa se l'apertura del fallimento non è stata pubblicata, contrariamente alla legge (consid. 2) e se il fallimento è stato in seguito revocato (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 206 LEF