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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 29 CP. Il termine per presentare la querela comincia a correre dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza dell'autore del reato, nonché del reato, ossia degli elementi costitutivi di quest'ultimo (soltanto degli elementi oggettivi, od anche di quelli soggettivi? questione lasciata indecisa) (consid. 1b).
Art. 148 n. 3 CP. Gli atti d'appropriazione dell'agente non figurano tra gli elementi costitutivi della truffa; la loro conoscenza da parte dell'avente diritto di querela, nel caso di truffa a danno di un congiunto, è irrilevante ai fini della determinazione della data in cui comincia a correre il termine per l'esercizio di tale diritto (consid. 1d).

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referenza

Articolo: Art. 29 CP, Art. 148 n. 3 CP