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Regesto

Audizione nella procedura d'interdizione.
L'audizione prescritta dall'art. 374 CC non esige che essa abbia luogo dinanzi all'autorità di decisione nella sua composizione plenaria. È per converso insufficiente sotto il profilo del diritto federale l'audizione dell'interdicendo effettuata soltanto da parte di un funzionario privo di competenza decisoria nella materia di cui trattasi (precisazione della giurisprudenza) (consid. 1-4).
I vizi della procedura di prima istanza non sono sanati ove l'audizione avvenuta in seconda istanza non sia stata effettuata da un membro dell'autorità di decisione (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 374 CC