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Regesto

Legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP): art. 9, 12, 14 e 46.
1. Nozione di banca o cassa di risparmio svizzera ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 e 2 LIP (consid. 2).
2. La capitalizzazione d'interessi implica il sorgere del credito fiscale in virtù dell'art. 12 cpv. 1 LIP, malgrado l'insolvenza della banca (consid. 3 a).
3. Ratio dell'art. 46 LIP (consid. 4). Secondo il cpv. 1 di questa norma, il trasferimento alla Confederazione dei diritti di regresso della banca verso il beneficiario della prestazione imponibile, cui l'imposta non è stata addossata, avviene solo con il fallimento del contribuente, anche se pronunciato all'estero (consid. 5), non con la concessione della moratoria concordataria (consid. 6).
4. Il beneficiario della prestazione imponibile può compensare fino al momento del fallimento gli importi relativi ai diritti di regresso della banca con i crediti che egli ha verso la stessa, qualora questi importi non gli sono stati addossati precedentemente. Rapporto fra i cpv. 1 e 2 dell'art. 46 LIP (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 46 LIP, art. 9 cpv. 1 e 2 LIP, art. 12 cpv. 1 LIP