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Regesto

1. Procedura di moratoria, di fallimento e di concordato concernente le banche. Impugnabilitą presso il Tribunale federale di decisioni adottate in prima istanza dal giudice della moratoria, dal giudice del fallimento e dall'autoritą dei concordati; controllo dell'adeguatezza? (art. 53 cpv. 2 del regolamento d'esecuzione della LBCR, del 30 agosto 1961-RS 952.821) (consid. 1).
2. Sospensione della procedura di moratoria bancaria. La reiezione di un'istanza di sospensione costituisce provvedimento di carattere processuale fondato sulla legge cantonale di procedura e non č quindi suscettibile di ricorso al Tribunale federale giusta gli art. 19 LEF e art. 75 segg. OG (consid. 2a).
3. Designazione del commissario provvisorio ai sensi dell'art. 29 cpv. 1bis LBCR. Principi applicabili e condizioni alle quali la scelta del commissario potrebbe esser censurata dal Tribunale federale (consid. 2b).

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referenza

Articolo: art. 53 cpv. 2 del, art. 19 LEF, art. 29 cpv. 1bis LBCR