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Regesto

Art. 250 cpv. 3 LEF, art. 65 R UF. Graduatoria: divieto di modificazione in pendenza di giudizio; applicazione nella procedura sommaria.
1. Per determinare il premio riservato dall'art. 250 cpv. 3 LEF al creditore che impugni con successo la graduatoria è necessario che questa non sia modificata in pendenza di giudizio (consid. 2).
2. L'art. 65 RUF si applica anche nel caso in cui un creditore proceda in giudizio non contro la massa, bensì contro un altro creditore. In questo caso, non essendo parte, l'amministrazione del fallimento non può riconoscere la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 66 RUF (consid. 1).
3. La modifica d'una graduatoria definitiva è possibile solo per gravi ragioni (consid. 3).
4. Le regole di cui sopra sono applicabili anche nella procedura sommaria.

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Articolo: Art. 250 cpv. 3 LEF, art. 65 RUF, art. 66 RUF