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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 11 cpv. 1 lett. b LPC; art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI; valore locativo dell'immobile abitato dal suo proprietario quale reddito determinante.
Sotto il profilo delle prestazioni complementari, un immobile abitato dal suo proprietario va computato come reddito non per il suo valore locativo fiscale ridotto, bensė per quello pieno, determinato in base al diritto fiscale cantonale (sussidiariamente: secondo la LIFD; consid. 2.2, 3 e 4).
Il rinvio dell'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI comprende unicamente i principi di diritto fiscale, non anche le - in parte assai differenti - disposizioni cantonali relative al tasso d'imposizione (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, Art. 11 cpv. 1 lett. b LPC