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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Costruzione delle strade nazionali; opposizione al progetto esecutivo, art. 27 della legge sulle strade nazionali (LSN).
La decisione su opposizione (art. 27 cpv. 2 LSN) soggiace al ricorso di diritto amministrativo (conferma della giurisprudenza) (consid. 1).
E'legittimato al ricorso di diritto amministrativo soltanto colui che deve cedere terreno per la costruzione del tronco stradale litigioso o che è "interessato" ad un procedimento d'espropriazione ai sensi dell'art. 30 LEspr. (consid. 2).
Nella procedura d'opposizione ai sensi dell'art. 27 LSN non sono più ammissibili le critiche di principio sollevate contro il progetto generale d'una strada nazionale, ed in particolare contro il tracciato generale (precisazione della giurisprudenza). Per converso, devono essere esaminate in questa procedura le domande intese ad una modificazione del progetto esecutivo, anche se il loro accoglimento possa indurre l'autorità competente a modificare il progetto generale (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 27 cpv. 2 LSN, art. 30 LEspr, art. 27 LSN