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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 67 Cost., art. 352 segg. CP, art. 252 PP. Assistenza giudiziaria intercantonale, reato politico.
- Questioni di procedura: parti, limiti del diritto di essere sentito, decisione formale del Cantone richiesto (consid. 1a-consid. 1d).
- Gli art. 352 segg. CP hanno praticamente sostituito l'art. 252 PP (consid. 2).
- L'art. 352 CP prevede per i cantoni, in linea di principio, un'assistenza giudiziaria obbligatoria (consid. 3).
- La Camera di accusa esamina liberamente se sia data l'eccezione contemplata per i reati politici (consid. 4b).
- In materia di assistenza giudiziaria intercantonale, la nozione di reato politico va interpretata in modo ampio (consid. 4c-consid. 4h).
- In applicazione del principio "ne bis in idem" e in virtù dell'autorità della cosa giudicata, al Cantone che rifiuta di consegnare un condannato non è consentito di giudicare nuovamente quest'ultimo (consid. 5); esso è tenuto o a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato o a consegnare il condannato al Cantone richiedente (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 252 PP, Art. 67 Cost., art. 352 CP