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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Controllo astratto della legge sul prelievo e sui trapianti di organi e di tessuti del Canton Ginevra; libertà personale, art. 4 Cost. e 2 Disp. trans. Cost.
Legittimazione ricorsuale (consid. 1b).
La legge non viola l'art. 2 Disp. trans. Cost., poiché a livello federale manca una regolamentazione in questo ambito (consid. 3).
Portata della libertà personale nel campo dei trapianti di organi; rilevanza del diritto internazionale (consid. 4).
La legge che prevede il consenso presunto in materia di trapianti di organi, con un diritto di opposizione dell'interessato e dei suoi congiunti, costituisce una base legale sufficientemente chiara; è possibile rinviare alle Direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche per la determinazione del momento della morte (consid. 6 e 7);
La regolamentazione si fonda su un interesse pubblico sufficiente (consid. 8); rispetta il principio della proporzionalità, nella misura in cui sia messa in atto una politica d'informazione alla popolazione e l'obbligo di informare i congiunti sia rispettato (consid. 9).
La legge non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento (consid. 10).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 Cost.