Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; art. 3 CEDU; art. 25 cpv. 2 e 3 Cost.; art. 5, 64 cpv. 1 lett. d e art. 65 LAsi; art. 62, 63 e 64 LStr; coordinazione tra le procedure che mettono fine al soggiorno in Svizzera secondo la LASi e secondo la LStr.
La giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 1 lett. d LAsi in relazione con l'art. 10 LDDS resta applicabile sotto la LStr. Le autorità cantonali possono decidere di non rinnovare o di revocare un titolo di soggiorno che esse hanno accordato a uno straniero cui è stato riconosciuto asilo, quindi pronunciare ed eseguire l'allontanamento, senza che l'asilo debba essere previamente revocato (consid. 4).
Tuttavia, l'autorità cantonale che intende non rinnovare o revocare un'autorizzazione di soggiorno o di domicilio di uno straniero cui è stato riconosciuto asilo e pronunciare l'allontanamento dell'interessato in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr, deve prestare attenzione al fatto che, oltre alle condizioni previste dall'art. 62 segg. LStr, siano rispettate quelle indicate nell'art. 65 LAsi (consid. 5.1). Condizione d'applicazione dell'art. 65 LAsi (consid. 5.2 e 5.3). Condizioni per una deroga al divieto di respingimento (consid. 5.4).
Applicazione al caso in esame (consid. 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 65 LAsi, art. 3 CEDU, art. 25 cpv. 2 e 3 Cost., art. 10 LDDS