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Regesto

Art. 85 lett. a OG; ammissibilità del ricorso per violazione del diritto di voto.
Giusta l'art. 85 lett. a OG, contro le elezioni e le votazioni delle parrocchie della Chiesa evangelica riformata del Canton Turgovia, è ammissibile il ricorso per violazione del diritto di voto (consid. 1a).
Questo ricorso permette di contestare la qualità di membro della parrocchia, accordata d'ufficio al pastore, e di conseguenza di pretendere che una persona in più debba essere eletta in seno a questa autorità (consid. 1b).
§ 29 cpv. 1 della costituzione del Canton Turgovia; incompatibilità fra il ministero di pastore di una parrocchia della Chiesa evangelica riformata e la qualità di membro del Consiglio parrocchiale.
Il principio posto dal § 29 cpv. 1 della costituzione del Canton Turgovia, secondo cui nessuno può essere membro della sua autorità di sorveglianza diretta, è applicabile al Consiglio parrocchiale (consid. 2c).
Perlomeno per quanto attiene le questioni amministrative, il pastore della parrocchia è immediatamente subordinato al Consiglio parrocchiale (consid. 2b). La qualità di membro di questa autorità, conferitagli d'ufficio dal § 29 cpv. 3 della costituzione della Chiesa evangelica riformata, è contrario al § 29 cpv. 1 della costituzione cantonale (consid. 2d ed e).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG