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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 261bis cpv. 4 in fine CP.
Chi partecipa alla diffusione pubblica di un libro negazionista contribuisce a disconoscere o a minimizzare grossolanamente un genocidio ai sensi dell'art. 261bis cpv. 4 in fine CP. Non è importante che il libro sia stato effettivamente venduto. È sufficiente che sia stato esposto alla vendita (consid. 3).
Art. 58 cpv. 1 CP.
Confisca di libri dal contenuto discriminatorio e revisionista (consid. 7).
Art. 41 e 49 CO; art. 271 cpv. 2 e 277quater cpv. 2 PP.
Ove il ricorso per cassazione sull'azione penale venga respinto, l'impugnativa sulle conclusioni civili è ammissibile solamente se il valore litigioso di quest'ultime raggiunge l'importo necessario secondo le disposizioni applicabili al ricorso per riforma nell'ambito civile (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 58 cpv. 1 CP, Art. 41 e 49 CO