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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 261bis cpv. 4 seconda parte CP, art. 16 Cost. e art. 10 CEDU; discriminazione razziale, disconoscimento del genocidio, movente; libertà d'espressione.
Sotto il profilo soggettivo, la discriminazione razziale giusta l'art. 261bis cpv. 4 seconda parte CP presuppone un movente discriminatorio (consid. 2.3).
Richiamo della sentenza Perinçek contro Svizzera della CorteEDU e applicazione al caso concreto dei relativi criteri di valutazione delle restrizioni alla libertà di espressione (consid. 5).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 16 Cost., art. 10 CEDU