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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 11 cpv. 1 DPA. Prescrizione dell'azione penale.
Il termine di due anni previsto da questa disposizione puņ essere prolungato di due anni al massimo, conformemente all'art. 72 n. 2 cpv. 2 CP.

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referenza

Articolo: Art. 11 cpv. 1 DPA, art. 72 n. 2 cpv. 2 CP