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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 314 cpv. 2 CC.
Esclusione della paternità del convenuto.
Valore probatorio della perizia antropobiometrica: una prova scientifica della paternità è ammissibile e può essere imposta dal giudice solo se è riconosciuta come sicura dagli specialisti del ramo.
E determinante l'opinione generale di questi.
La perizia antropobiometrica non adempie queste condizioni e non è pertanto tale da invalidare la presunzione di cui all'art. 314 cpv. 1 CC.

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referenza

Articolo: Art. 314 cpv. 2 CC, art. 314 cpv. 1 CC